Francesco Viganò - La Corte e il carcere

Breve Sommario

Il video esplora il paradosso del carcere alla luce della Costituzione italiana, che protegge i diritti fondamentali pur consentendo la detenzione. Si analizza come la pena detentiva comprima tali diritti, ma anche come la Costituzione limiti il potere punitivo dello Stato, orientando la pena alla rieducazione e al reinserimento sociale. Vengono esaminati i principi di umanità, proporzionalità e flessibilità della pena, nonché la recente sentenza della Corte Costituzionale sull'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Infine, si riflette sulla realtà carceraria italiana, tra sovraffollamento e opportunità rieducative, sottolineando l'importanza di un impegno costante per realizzare gli ideali costituzionali.

  • La Costituzione protegge i diritti fondamentali, ma il carcere li comprime.
  • La pena deve tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale.
  • La Corte Costituzionale vigila sul rispetto dei principi costituzionali in materia di pena.

Introduzione: Il Paradosso del Carcere

La Costituzione italiana, pur proclamando l'inviolabilità dei diritti fondamentali, si confronta con il paradosso del carcere, dove tali diritti sono drammaticamente compressi. La detenzione, che priva temporaneamente della libertà personale, incide profondamente anche sulla vita familiare, sulla privacy e sul diritto al lavoro. Queste compressioni avvengono in nome della tutela dei diritti delle vittime e della sicurezza pubblica, ma sollevano interrogativi sulla legittimità e sull'efficacia della pena detentiva rispetto a misure alternative.

I Padri Costituenti e l'Esperienza del Carcere

I costituenti italiani, molti dei quali avevano sperimentato il carcere durante il regime fascista, mostrarono una particolare attenzione alla pena. Pur riconoscendo la necessità del carcere, si preoccuparono di limitare il potere punitivo dello Stato e di orientare la pena detentiva verso la rieducazione, dettando indicazioni vincolanti per il legislatore e per la Corte Costituzionale.

L'Articolo 27 della Costituzione: Umanità e Rieducazione

L'articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, vietando pene crudeli e sofferenze eccessive. Questo articolo riconosce la dignità del condannato, che non può essere trattato come una mera fonte di pericolo o oggetto di manipolazione. Il detenuto conserva i diritti costituzionali, salvo quelli limitati dallo stato detentivo, come il diritto alla salute, che deve essere tutelato anche in carcere.

La Funzione Rieducativa della Pena e il Principio di Proporzionalità

L'articolo 27 afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, un principio inedito nel costituzionalismo mondiale. Da qui deriva il principio di proporzionalità della pena rispetto al reato commesso, affinché il condannato possa percepire la pena come una giusta reazione. La pena non deve essere solo una punizione o una neutralizzazione, ma uno stimolo per un percorso di cambiamento.

La Scommessa sul Cambiamento e il Reinserimento Sociale

La Costituzione italiana scommette sul cambiamento del condannato, considerandolo una persona aperta a una possibile evoluzione. Il sistema penitenziario deve stimolare una revisione critica del passato e promuovere la ricostruzione di una personalità rispettosa dei valori della convivenza civile. L'obiettivo finale è il reinserimento del condannato nella società, consentendogli di adempiere ai suoi doveri di solidarietà.

Ergastolo, Progressività Trattamentale e Flessibilità della Pena

La Costituzione non ammette una reclusione a vita senza possibilità di riacquistare la libertà. L'ergastolo è costituzionale solo se garantisce al condannato una chance di essere ammesso alla liberazione condizionale. Il principio di progressività trattamentale prevede un cammino graduale del condannato dall'interno all'esterno del carcere, con opportunità di lavoro, permessi e misure alternative. La flessibilità della pena consente di adattare le modalità esecutive al percorso rieducativo del condannato.

La Sentenza sull'Articolo 4 Bis e la Collaborazione con la Giustizia

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario che impediva ai condannati per mafia e terrorismo di accedere a misure extramurarie in mancanza di collaborazione con la giustizia. La Corte ha ritenuto che la mancanza di collaborazione non possa essere presunta come indicativa dell'assenza di un percorso rieducativo, aprendo la possibilità di permessi premio anche in assenza di collaborazione, valutando caso per caso l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

La Realtà Carceraria Italiana: Sovraffollamento e Opportunità Rieducative

La realtà del carcere italiano spesso non corrisponde agli ideali costituzionali, a causa del sovraffollamento, della carenza di occasioni lavorative e delle disomogeneità tra le strutture. Molti detenuti vivono inattivi, con poche opportunità di lavoro o formazione. La paura del futuro incerto dopo la pena è una costante tra i detenuti.

Conclusione: Un Cammino Incompiuto Verso un Mondo Meno Ingiusto

Nonostante le difficoltà, la Costituzione resta un programma incompiuto che impegna tutti a lottare per una realtà più vicina agli ideali. Il viaggio nelle carceri ha permesso di incontrare una straordinaria umanità tra i detenuti e tra coloro che lavorano in carcere. La sfida è continuare a impegnarsi per una pena che stimoli il cambiamento e per favorire il reinserimento sociale degli ex detenuti, a vantaggio della sicurezza e del benessere di tutti.

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Trascrizione

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0:00 [Musica] se è vero che la missione essenziale della costituzione è quella di proteggere i diritti fondamentali della persona il carcere è per la costituzione il luogo del paradosso la costituzione proclama solennemente come inviolabili diritti della persona a cominciare dalla sua libertà di movimento e nel carcere all'interno del quale pure trova applicazione la costituzione

0:47 questi stessi diritti vengono drammaticamente compressi chi si trova in carcere perché condannato o magari perché ancora in attesa di una sentenza definitiva viene temporaneamente privato spesso per anni o per decenni nella propria libertà personale la cui importanza abbiamo tutti quanti imparato ad apprezzare ancora di più in questi tempi di pandemia ma il carcere comprime anche in maniera profonda il diritto alla vita familiare affettiva del detenuto privato del contatto quotidiano con le persone che ama comprima il suo diritto alla privacy che la giurisprudenza americana ha definito in modo immaginifico come il diritto essere lasciati soli dallo stato nella sfera più intima della propria personalità e

1:35 che è ridotto ai minimi termini o forse annientato in un'istituzione imperniata sulla sorveglianza continua del detenuto e sulla sua convivenza forzata nello spazio angusto di una cella con compagni di destino che non ha scelto il carcere comprime drasticamente il diritto al lavoro in carcere si potrà magari lavorare ma entrando da quelle porte si perderà inesorabilmente la propria posizione lavorativa professionale imprenditoriale precede adoro i miei [Musica] tutte queste compressioni così intense dei diritti fondamentali del condannato avvengono in nome della tutela dei

2:22 diritti fondamentali altrui dei diritti fondamentali cioè delle vittime reali e potenziali dei reati che chissà in carcere ha commesso o potrebbe nuovamente commettere se tornasse troppo presto in libertà ancora oggi si ritiene che la pena detentiva sia un male necessario e non sempre sostituibile da alternative meno gravose per i diritti fondamentali come le pene pecuniarie o il lavoro a beneficio della collettività che pure dovrebbero essere utilizzate in modo più ampio ed efficace di quanto avvenga oggi [Musica]

3:18 come pensare in effetti la legittimità della pena anche detentiva è data per scontata nella costituzione italiana e tuttavia i nostri padri costituenti conoscevano in prima persona la realtà del carcere perché molti di loro c'erano stati durante il regime fascista di cui erano stati oppositori certo quei costituenti erano moralmente innocenti secondo le categorie della restaurata legalità della repubblica ma questo non impedì loro di avvertire una umana solidarietà per tutti coloro che avevano incontrato nelle carceri innocenti e colpevoli assieme che come loro avevano vissuto la degradazione e

4:04 la sofferenza che il carcere inevitabilmente comporta queste esperienze personali spiegano probabilmente l'attenzione tutta particolare che la costituzione italiana all'indomani della catastrofe fascista dedica alla pena i padri e le madri della nostra costituzione sapevano che dal carcere la società non può fare a meno ma al tempo stesso si preoccuparono di porre limiti al potere punitivo statale ed indicare in positivo infine cui la pena detentiva deve essere orientata dettando così indicazioni vincolanti per il legislatore che la corte costituzionale è chiamata oggi a far rispettare a distanza di oltre 70

4:50 anni dall'entrata in vigore della costituzione [Musica] vediamo allora più da vicino che cosa dice la costituzione sulla pena e sul carcere in particolare l'articolo 27 terzo comma stabilisce anzitutto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità il significato più ovvio di questa disposizione sta nella messa al bando di tutte quelle pene che oggi sono considerate crudeli secondo la sensibilità comune dei paesi

5:36 occidentali come la fustigazione in genere le pene corporali ma l'articolo 27 vieta anche di caricare la pena detentiva che se non è incostituzionale di sofferenze eccessive come accade ad esempio quando essa debba essere spiata in condizioni di assoluto e prolungato isolamento incompatibili con la natura sociale dell'essere umano non solo dietro quel divieto di pene inumane sta in positivo l'idea di un nesso tra la pena e il senso di umanità il che significa e questo è il significato più profondo dall'articolo 27 riconoscere che il condannato partecipa della stessa umanità che è in ciascuno di noi

6:22 il condannato non è altro rispetto all'innocente ma continua a dover essere considerato come persona dotata della stessa inalienabile dignità di ogni altro essere umano arigò riempi e conseguentemente il condannato non potrà essere trattato nell'ordinamento costituzionale come una mera fonte di pericolo da neutralizzare né come oggetto di un trattamento volto a provocare in lui un cambiamento forzato attraverso tecniche di manipolazione della personalità o trattamenti farmacologici

7:08 il detenuto resta persona degno di rispetto da parte dell'ordinamento e da parte delle stesse autorità penitenziari al punto che con scelta carica di significato simbolico il legislatore del 1975 nel disegnare la disciplina dell'ordinamento penitenziario ha prescritto che il detenuto vesta i propri abiti e non una divisa che gli toglierebbe l'identità ancora il condannato resta titolare linea di principio di tutti i diritti che la costituzione riconosce a chiunque tranne quelli la cui limitazione connaturata allo stato detentivo a partire dal diritto alla salute che deve essere tutelato appieno anche durante

7:53 l'esecuzione della pena con gli stessi standard che sono garantiti alle persone libere sino al punto da imporre l'adozione di misure extra murarie laddove l'ambiente carcerario si riveli incompatibile con questa fondamentale esigenza perfino per i detenuti sottoposti a regime più restrittivo che l'ordinamento conosca quello dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario le limitazioni dei diritti dei detenuti intanto potranno ritenersi legittime in quanto appaiono idonei necessarie e proporzionate rispetto all'unico fine che le può giustificare cioè l'impedimento di contatti e scambi di informazione tra il detenuto è

8:40 l'organizzazione criminale di appartenenza mentre dovranno essere ritenuti incostituzionali ove si risolvano in una sofferenza addizionale fine a se stessa come la corte costituzionale ha recentemente ritenuto rispetto al divieto assoluto di cuocere cibi anche nella solitudine della propria cella nonché al divieto di scambiarsi qualsiasi oggetto che la legge prevedeva nei confronti dei detenuti in 41 bis [Musica] ma l'articolo 27 ci dice anche che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato un'affermazione impegnativa e all'epoca

9:27 dei nostri costituenti inedita nel panorama del costituzionalismo mondiale partendo da questa affermazione la giurisprudenza costituzionale ha gradatamente enucleato anzitutto un principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato commesso se la pena deve svolgere una funzione rieducativa si è ragionato la prima condizione che il condannato possa percepire questa pena come una giusta reazione rispetto al male che ha causato con la propria condotta e questo presuppone che la pena si mantenga entro i limiti di una ragionevole proporzione con la gravità oggettiva e soggettiva del reato

10:13 il principio di proporzionalità della pena erige così una barriera contro pena eccessive inflitte contro chi abbia più volte infranto la legge penale come quelle previste da alcune leggi statunitensi ispirate alla logica sportiva dei three strikes al terzo fallo sei fuori leggi che prevedono pene lunghissime a volte addirittura l'ergastolo alla terza condanna in conseguenza magari di un piccolo furto al supermercato una volta poi che la pena sia stata inflitta l'articolo 27 impegno all'ordinamento a garantire che essa non si risolva in una mera punizione per ciò che è accaduto né nella sola temporanea neutralizzazione della pericolosità del condannato ma costituisca uno stimolo per un suo

11:01 percorso di cambiamento profondo cambiamento io credo è la parola chiave che emerge da questa preziosa clausola contenuta nell'articolo 27 la costituzione italiana scommette sul cambiamento la costituzione impone anzitutto di considerare il condannato come una persona aperta una possibile evoluzione qualunque sia il reato che ha commesso forse anche il più orribile è il più carico di sofferenza per le sue vittime nessuno è perduto per sempre secondo la nostra costituzione

11:47 il reato sta nel passato giustifica la pena ma l'esecuzione della pena deve guardare al futuro e al cambiamento possibile in quell'uomo e in quella donna che lo ha commesso [Musica] il raggiungimento di questo obiettivo non può che partire da un percorso interiore da una revisione critica del proprio passato da una comprensione degli errori fatti e della gravità del reato commesso una revisione che il sistema penitenziario al dovere di stimolare di accompagnare promuovendo un percorso di graduale ricostruzione di una personalità più attenta al rispetto dei valori della convivenza civile a

12:33 cominciare dai diritti fondamentali del prossimo un percorso però che può essere utenti che solo nella misura in cui si è riconducibile in ultima analisi a una scelta volontaria del detenuto che non gli può mai essere imposta con la forza d'altra parte l'obiettivo della rieducazione non è solo il cambiamento interiore l'obiettivo finale è quello che si indica come la risocializzazione ossia il reinserimento del condannato è la società il che non si esaurisce nella sua messa in libertà ma implica dovrebbe implicare il suo reingresso come parte attiva nella società in modo da consentirgli di utilizzare le sue ritrovate energie anche per adempiere ai

13:21 suoi doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale di cui parla l'articolo 2 della costituzione [Musica] da quanto abbiamo detto deriva l'incompatibilità con la nostra costituzione di una reclusione a vita senza alcuna possibilità di riacquistare la libertà come purtroppo è prevista in molti stati nordamericani la nostra corte costituzionale ha stabilito che l'ergastolo non è incostituzionale se e in quanto garantisca al condannato che abbia partecipato positivamente al percorso di rieducazione una chance di

14:06 essere ammesso alla liberazione condizionale di qui anche il principio di progressività trattamentale che è alla base dell'attuale ordinamento penitenziario e che ruota attorno all'idea di un cammino graduale del condannato dall'interno all'esterno del carcere per i reati più gravi la prima parte del percorso educativo non può che svolgersi in carcere ma già lì il tempo passato dietro le sbarre dovrà essere idealmente investito dal condannato nell'educazione nella formazione professionale nel lavoro per acquisire abilità e competenze che potranno poi essere utili una volta riacquistata la libertà in una fase successiva la pena dovrà offrire

14:52 gradatamente opportunità di uscire dal carcere dapprima con permessi di qualche giorno soltanto oppure con l'autorizzazione ad un'attività lavorativa all'esterno del carcere e poi con misure che consentiranno a poco poco il condannato che si mostri meritevole dei benefici di passare sempre più tempo all'esterno sino all'obiettivo ultimo della liberazione condizionale che coronerà questo percorso il tutto senza alcun automatismo perché ogni tappa presuppone un giudizio di meritevolezza formulato dalla magistratura di sorveglianza sulla base delle relazioni degli operatori penitenziari in relazione al grado di partecipazione del detenuto al programma

15:38 rieducativo la giurisprudenza della corte costituzionale parla quindi un principio pure derivato dall articolo 26 di flessibilità della pena le cui modalità esecutive devono essere sempre in grado di reagire a un percorso di cambiamento in corso assecondando i passi in avanti se del caso fermandosi o tornando indietro quando il percorso a una battuta di arresto [Musica] questa flessibilità non è in contraddizione con il valore della

16:23 certezza della pena di cui parlava già beccaria e che consiste nella necessità di erogare sempre con prontezza la pena una volta che il reato sia stato commesso ma vuol dire piuttosto che quando una persona condannata a dieci anni di reclusione le modalità esecutive di quei dieci anni varieranno a seconda dell'individuale percorso rieducativo di quel condannato che potrebbe rimanere in carcere sino all'ultimo giorno della sua pena in caso di una sua indisponibilità al percorso rieducativo oppure potrebbe via via beneficiare di misure extra murarie sempre più significative sino essere ammesso alla semilibertà e infine la liberazione condizionale anche prima e magari ben

17:09 prima della scadenza di quei dieci anni [Musica] alla fine dell'anno scorso una sentenza molto discussa della corte ha dichiarato illegittima una norma dell'ordinamento penitenziario l'articolo 4 bis in base alla quale i condannati per alcuni gravi reati tra cui quelli di mafia e terrorismo non potevano accedere ad alcuna misura extramuraria in mancanza di collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia salve alcune eccezioni molto circoscritte la norma in pratica

17:55 lasciava il detenuto una sola alternativa collaborare con la giustizia rivelando tutto ciò che sapeva sui suoi complici sulla organizzazione criminale oppure rimanere in carcere per l'intera durata della sua pena e dunque in caso di ergastolo sino alla morte noi abbiamo ritenuto che questa disciplina fosse incompatibile con i principi costituzionali in materia di pena e in particolare con la necessaria funzione rieducativa della pena [Musica] si no la mancanza di collaborazione non può in effetti essere considerata come sempre

18:40 necessariamente indicativa del fatto che il condannato non abbia intrapreso alcun percorso rieducativo e sia ancora pericoloso è vero che nella generalità dei casi il carcere di per sé non recidere i legami tra il condannato l'organizzazione criminosa ma la corte ha stabilito che ciò non può essere presunto in via assoluta dalla legge senza alcuna possibilità di prova contraria chi non collabora potrebbe aver compiuto un significativo percorso di revisione critica del proprio passato e aver intrapreso un profondo cammino di cambiamento e non sentirsi tuttavia di compiere una scelta che lo esporrebbe certamente esporrebbe la propria famiglia nonostante i programmi di protezione a gravi rischi di ritorsione

19:28 senza scardinare l'impianto normativo esistente e la corte ha così aperto per così dire una porticina introducendo la possibilità per il condannato il regime di 4 bis di fruire di permessi premio di durata temporalmente limitata anche in assenza di collaborazione con la giustizia quando siano acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti alla magistratura di sorveglianza è stato così affidato il compito di valutare caso per caso se il condannato sia meritevole del beneficio anche sulla base del parere della procura nazionale antimafia e delle competenti autorità di

20:16 pubblica sicurezza [Musica] avvicinandomi al termine di questa riflessione non posso però eludere la domanda se la realtà del carcere e del trattamento penitenziario dei detenuti corrisponda davvero al quadro dei principi e delle finalità costituzionali della pena che ho fin qui cercato di illustrare di primo acchito la tentazione di rispondere no e quasi irresistibile le carceri italiane sono gravemente sovraffollate a fronte di una capienza regolamentare di

21:02 poco più di 45 mila posti i detenuti erano qualche mese fa più di 60.000 spesso costretti a condividere celle anguste con un unico servizio igienico per molte persone e questa situazione oggi solo parzialmente alleviata per effetto delle misure alternative disposte in conseguenza della pandemia è probabilmente destinata a riproporsi nel prossimo futuro [Musica] vacca daccord a marzo [Musica] d'altra parte il percorso rieducativo che dovrebbe essere assicurato ogni detenuto secondo l'articolo 27 della

21:48 costituzione soffre non solo del sovraffollamento ma anche della carenza di occasioni lavorative intramurarie solo una minoranza dei detenuti riesce a lavorare all'interno del carcere per lo più grazie all'opera meritoria di cooperative iniziative private mentre la maggior parte costretta a stare inattiva all'intera giornata passeggiando nei corridoi in attesa che arrivi l'ora d'aria e poi si faccia sera la stessa realtà delle carceri italiane è a macchia di leopardo accanto strutture moderne in cui fervono le iniziative rieducative i contatti con l'esterno del carcere il nostro paese conosce ancora istituti fatiscenti in cui le occasioni trattamentali sono assai povere e lavoro

22:33 si riduce spesso è solo i servizi interni di pulizia o di distribuzione dei pasti e della biancheria ma anche quando le occasioni ci sono i detenuti possono svolgere lavori qualificanti praticare lo sport frequentare i corsi di formazione o addirittura iscriversi a corsi universitari la paura dipinta in volto a tutti i detenuti che abbiamo avuto occasione di incontrare nel nostro viaggio nel della corte costituzionale nelle carceri è sempre stata la stessa che ne sarà di noi dopo [Musica] quegli sguardi esprimevano la paura per

23:20 un futuro incerto che molti immaginano e non a torto inospitale per un ex detenuto il quale incontrerà mille difficoltà a trovare un lavoro magari perché privato della patente in seguito all'applicazione di una misura di prevenzione successiva alla pena una paura che non a caso fa sì che molti dai suicidi che si verificano in carcere avvengano proprio nell'imminenza del fine pena [Musica] eppure vorrei provare a concludere con una nota di speranza come ha detto la

24:06 nostra presidente professoressa cartabia in occasione del suo incontro con i detenuti di san vittore il fatto che gli ideali della costituzione non corrispondano alla realtà non rende quelli ideali meno veri quegli ideali restano e impegnano tutti noi e lottare perché la realtà possa sempre più corrisponderli il nostro viaggio nelle carceri che ho appena ricordato ci ha permesso di incontrare una straordinaria umanità all'interno di quelle mura l'umanità che abbiamo incontrato è anzitutto quella dei detenuti con i quali il dialogo è stato molto più facile semplice di quanto molti di noi immaginassero tutti noi giudici abbiamo compreso immediatamente che quelle donne e quegli uomini cui abbiamo stretto la mano hanno commesso

24:52 errori anche gravissimi ma restano persone con cui alla fine non è difficile capirsi con lo sguardo prima ancora che con le parole [Musica] ma l'umanità che abbiamo incontrato è anche quella delle molte altre persone che lavorano e vivono una parte importante delle loro giornate nel carcere dagli agenti e ufficiali della polizia penitenziaria alla direzione delle carceri agli operatori e ai volontari persona il cui entusiasmo e la cui determinazione abbiamo tutti avuto modo di ammirare anche nei contesti

25:39 apparentemente più difficili molto resta da fare naturalmente la costituzione è in fondo un grande programma incompiuto dove l'incompiutezza non è però sinonimo di fallimento gli ideali della costituzione ci indicano più che un risultato un cammino da percorrere un cammino verso un mondo migliore è comunque un po meno ingiusto di quello in cui ora viviamo [Musica]

26:31 e allora la grande sfida che il paradosso del carcere ci propone alla luce delle indicazioni che derivano dalla costituzione è quella di continuare a impegnarci ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità per realizzare in forma sempre più piena l'ideale di una pena che possa stimolare il cambiamento di chi ha sbagliato nella consapevolezza che tutto questo ha un senso soltanto nella misura in cui ci si impegni anche sul fronte di ciò che viene dopo la pena favorendo le condizioni perché la persona nuova che esce dal carcere possa davvero incontrare reali opportunità di reinserimento sociale a cominciare magari da occasioni di lavoro pensate

27:17 proprio per gli ex detenuti e nella consapevolezza ancora che tutto questo ha senso non solo in nome del principio di solidarietà sociale ma anche in nome dell'esigenza assai più pragmatica di una più efficace protezione della società dai pericoli della criminalità perché un ex detenuto pienamente era inserito nella società è un criminale in meno che però non costa alla società come costerebbe se fosse tenuto in carcere a vita e anzi sarà in grado di apportare il proprio personale contributo al benessere di tutti questa è in fondo la profonda saggezza pratica oltre che ideale contenuta nei

28:03 principi che la nostra costituzione dedica alla pena [Musica]

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