D.Lgs. 81/2008 – Parte 3 – Sicurezza sul lavoro: attrezzature, DPI e vigilanza | Concorsi

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Breve Sommario

Questo video riassume il Decreto Legislativo 81/2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, concentrandosi su disposizioni specifiche, settori particolari, luoghi di lavoro, attrezzature, DPI e il sistema sanzionatorio. L'obiettivo è fornire una guida chiara per chi studia la materia o lavora nel settore.

  • Disposizioni speciali e organismi paritetici
  • Requisiti per i luoghi di lavoro e allegato quarto
  • Attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico
  • Cantieri temporanei o mobili e figure specifiche
  • Sanzioni e responsabilità delle aziende

Disposizioni Speciali e Organismi Paritetici (Articoli 52-61)

Gli articoli dal 52 al 61 del decreto legislativo 81/2008 introducono disposizioni speciali, ribadendo il ruolo degli organismi paritetici come sedi privilegiate per la gestione della sicurezza e menzionando il fondo di sostegno per le piccole e medie imprese, incentivando progetti di miglioramento della sicurezza. La commissione per gli interpelli fornisce risposte ai quesiti sull'applicazione della normativa, diventando criteri guida per l'attività di vigilanza. Questa sezione tocca anche aspetti procedurali in caso di conseguenze legali come infortuni o malattie, chiarendo come si esercitano i diritti della persona offesa nel processo penale.

Luoghi di Lavoro (Articoli 62-68)

Gli articoli dal 62 al 68 si concentrano sui luoghi di lavoro, sottolineando che il datore di lavoro deve garantire ambienti sicuri e salubri, conformi ai requisiti generali dell'articolo 63 e soprattutto a quelli dettagliati dell'allegato quarto. L'allegato quarto è un manuale pratico che specifica requisiti sulla stabilità degli edifici, larghezza e agibilità delle vie di fuga, microclima (temperatura adeguata), illuminazione sufficiente e servizi come spogliatoi, bagni e refettori. L'articolo 67, che prevedeva una notifica specifica per i nuovi insediamenti, è ora spesso assorbito nelle procedure dello sportello unico (SUAP).

Attrezzature di Lavoro e DPI (Articoli 69-87)

Gli articoli dal 69 all'87 trattano le attrezzature di lavoro e i DPI. Un'attrezzatura di lavoro è definita come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto utilizzato sul lavoro. L'articolo 70 stabilisce che queste attrezzature devono essere sicure alla fonte, conformi alle direttive europee (marcatura CE) o, in mancanza, rispettare i requisiti minimi di sicurezza dell'allegato V. L'articolo 71 elenca gli obblighi del datore di lavoro: scegliere attrezzature idonee e sicure, installarle correttamente, mantenerle efficienti nel tempo e garantire che i lavoratori siano informati, formati e addestrati al loro uso sicuro. Sono cruciali i controlli periodici (comma 8) e le verifiche periodiche (comma 11) effettuate da soggetti abilitati per attrezzature a rischio elevato (elencate nell'allegato VII). L'articolo 72 estende la responsabilità a chi noleggia le attrezzature, richiedendo una dichiarazione dal datore di lavoro che attesti la formazione degli operatori. I DPI (articoli 74-79) sono definiti come attrezzature destinate a proteggere il lavoratore da uno o più rischi, utilizzati come ultima barriera quando le misure tecniche e organizzative non sono sufficienti. La scelta dei DPI deve basarsi sulla valutazione dei rischi e sulle esigenze del lavoratore. Il datore di lavoro deve mantenerli efficienti e fornire formazione sull'uso corretto, mentre i lavoratori devono usarli correttamente e segnalare eventuali difetti. Gli articoli 80-87 e l'allegato IX trattano il rischio elettrico, imponendo la valutazione di tutti i rischi elettrici e l'adozione di misure conformi alle norme CEI.

Cantieri Temporanei o Mobili (Articoli 88-104)

Gli articoli dall'88 al 104 sono dedicati ai cantieri temporanei o mobili. L'articolo 89 definisce i termini chiave come committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione (CSP), coordinatore per l'esecuzione (CSE), piano di sicurezza e coordinamento (PSC), piano operativo di sicurezza (POS) e uomini giorno. Il committente o il responsabile dei lavori (articolo 90) devono verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (allegato XVII) e, in presenza di più imprese esecutrici, nominare il CSP e il CSE. Il CSP (articolo 91) redige il PSC e il fascicolo dell'opera, mentre il CSE (articolo 92) verifica l'applicazione del PSC, coordina le attività e segnala le inadempienze. Il PSC (articolo 100 e allegato XV) analizza i rischi e stabilisce le misure preventive, mentre il POS è il documento che ogni impresa deve redigere per le proprie lavorazioni. L'impresa affidataria (articolo 97) ha compiti specifici di coordinamento e verifica. Punti chiave per i concorsi includono l'obbligo di nomina dei coordinatori, la differenza tra PSC e POS, le modalità di verifica dell'idoneità tecnico-professionale (allegato XVII), gli adempimenti come la notifica preliminare (articolo 99) e la patente a crediti (articolo 27).

Rischi Specifici e Sanzioni (Articoli 298-303)

Il decreto prosegue con titoli dedicati a rischi specifici come lavori in quota (con focus sui ponteggi e il PIMUS), movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) e sostanze pericolose (chimiche, cancerogene, amianto, agenti biologici). Per gli agenti chimici, è fondamentale il principio di sostituzione (articolo 225). Per gli agenti cancerogeni, è obbligatorio l'uso di sistemi chiusi (articolo 237) e l'istituzione del registro degli esposti (articolo 243). Per l'amianto, ci sono norme specifiche (articoli 246-261) e l'obbligo di notifica dei lavori di bonifica (articolo 250). Gli agenti biologici (articoli 266-286) sono classificati in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione. Infine, il titolo 11 tratta le atmosfere esplosive (ATEX), imponendo una valutazione specifica del rischio di esplosione (articolo 290) e la redazione di un documento sulla protezione contro l'esplosione (articolo 294 bis). Gli articoli dal 298 al 303 trattano il sistema sanzionatorio. Le sanzioni sono principalmente penali (arresto o ammenda) o amministrative pecuniarie. Gli articoli chiave da mappare sono l'articolo 55 (datore di lavoro e dirigente), l'articolo 56 (preposto), l'articolo 57 (progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori), l'articolo 58 (medico competente), l'articolo 59 (lavoratori) e l'articolo 60 (altre figure). L'articolo 14 prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni o presenza di personale in nero. L'articolo 300 collega la sicurezza sul lavoro alla responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo 231/2001). L'adozione di un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenire i reati può avere efficacia esimente per l'ente (articolo 30).

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Trascrizione

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0:00 [musica] Bentornati su Giuri di Cast, il canale che dà voce al diritto. Siamo arrivati alla terza [musica] e ultima tappa del nostro percorso nel decreto legislativo 81 del 2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Esattamente. Dopo aver esplorato, diciamo, i principi generali e le figure chiave nelle prime due parti, ora ci addentriamo nelle disposizioni più specifiche. Sì, quelle per particolari settori, i luoghi di lavoro, le attrezzature >> e i dispositivi di protezione individuale, i famosi DPI e poi ehm un tema sempre caldo anche in ottica concorsuale direi, il sistema

0:45 sanzionatorio, >> un finale denso, quindi ma davvero fondamentale per avere il quadro completo. L'obiettivo resta fornire una bussola chiara, magari utile soprattutto a chi sta studiando questa materia che non è semplice, magari proprio per un concorso. Allora, iniziamo quest'ultima parte. Da dove cominciamo? >> Ma partirei da un gruppo di articoli, dal 52 al 61. Introducono alcune disposizioni un po' speciali. Ad esempio, ribadiscono il ruolo degli organismi paritetici che abbiamo già visto nell'articolo 51. >> Ah, sì. Come sedi privilegiate per la gestione della sicurezza, giusto? >> Proprio così. E menzionano anche il fondo di sostegno per le piccole e medie imprese, pensato, ecco, per incentivare progetti di miglioramento della sicurezza. Ma senta, in questo contesto

1:30 mi viene in mente anche una funzione che abbiamo già incrociato, quella della commissione per gli interpelli. È rilevante qui? Anche se l'articolo è il 12, se non sbaglio? >> Assolutamente, fa bene a richiamarla. È importante perché le risposte che dà ai quesiti sull'applicazione della normativa, beh, non sono semplici pareri, diventano criteri guida per l'attività di vigilanza. >> Ah, quindi hanno un peso notevole? >> Eh, sì. Capire come la commissione interpreta una certa norma può fare la differenza sia per le aziende, ma anche per chi magari deve rispondere a un quesito d'esame su un punto un po' controverso. Ecco, >> chiarissimo. E questa sezione, articoli 5261 tocca anche aspetti, diciamo, procedurali in caso di conseguenze

2:16 legali come infortuni o malattie. Sì, c'è l'articolo 61, ad esempio, che chiarisce come si esercitano i diritti della persona offesa nel processo penale, quando l'evento, l'infortunio o la malattia deriva dalla violazione delle norme sulla sicurezza. Un dettaglio tecnico, ma insomma ha il suo peso. Bene, allora spostiamoci. Luoghi di lavoro, articoli 62 e 68. Qui entriamo proprio nel concreto degli ambienti fisici. Qual è il principio fondamentale? Il principio cardine è che il datore di lavoro deve garantire che i luoghi di lavoro siano beh, sicuri e salubri. L'articolo 64 lo dice chiaro, devono essere conformi ai requisiti generali dell'articolo 63 e direi soprattutto a quelli molto dettagliati

3:02 dell'allegato quarto. >> Ecco l'allegato quarto, so che torna spesso. Che cosa c'è di così importante lì dentro? Qualche esempio pratico. >> Guardi, l'allegato quarto è una specie di manuale pratico pieno di dettagli. Dettagli che spesso sono verificati dagli ispettori e che quindi possono diventare domande specifiche. >> Tipo >> parliamo di requisiti sulla stabilità degli edifici, ma anche sulla larghezza e l'agibilità delle vie di fuga che devono essere sempre libere, segnalate, ben tenute e poi aspetti come il microclima. >> Il microclima, cioè la temperatura. Sì, la temperatura nei locali che deve essere adeguata all'organismo umano, tenendo conto anche dei metodi di lavoro o l'illuminazione sufficiente, naturale per quanto possibile e comunque tale da

3:49 non creare rischi, abbagliamenti, cose così. >> Capito? Quindi non solo la struttura muri e tetto, ma anche il comfort ambientale legato alla sicurezza >> e i servizi, spogliatoi, bagni. Certo, l'allegato dettaglia anche i requisiti per spogliatoi, docce, gabinetti, lavabi, persino i refettori che diventano obbligatori oltre un certo numero di dipendenti che restano in azienda durante le pause. Sembrano dettagli, ma sono indicatori importanti, sa, >> del livello di attenzione alla salute, >> immagino. Ah, è da non dimenticare l'articolo 67 che una volta prevedeva una notifica specifica per i nuovi insediamenti. Oggi, diciamo, questo adempimento è spesso assorbito nelle procedure dello sportello unico, il

4:35 SUAP. Perfetto, molto chiaro. Adesso cambiamo capitolo. Titolo terzo, attrezzature di lavoro e DPI, articoli 6987. Un altro blocco bello corposo. Intanto, cosa si intende esattamente per attrezzatura di lavoro? Beh, la definizione dell'articolo 69 è molto ampia, praticamente qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto che si usa sul lavoro. Il punto fondamentale che troviamo all'articolo 70 è che queste attrezzature devono essere sicure alla fonte. alla fonte, cioè >> cioè devono essere conformi alle specifiche direttive europee di prodotto. La famosa marcatura CE, per

5:20 intenderci, devono nascere sicure. >> Ok? Ehm, se un'attrezzatura è vecchia, magari di prima di queste direttive, in quel caso, >> oppure se non ci sono direttive specifiche per quel tipo di attrezzatura, deve comunque rispettare i requisiti minimi di sicurezza indicati nell'allegato F del decreto. Questo allegato è un riferimento tecnico importante, protezioni, comandi sicuri, arresti d'emergenza. >> Capito? E l'articolo 71 elenca poi gli obblighi del datore di lavoro. Quali sono i punti salienti da ricordare? Guardi, sono obblighi davvero centrali. Il datore deve scegliere attrezzature idonee, sicure, assicurarsi che siano installate correttamente e poi fondamentale mantenute efficienti nel tempo. Ma non basta questo.

6:06 >> Cosa manca? >> Dere garantire che i lavoratori siano informati, formati e addestrati specificamente per usare quell'attrezzatura in sicurezza. L'articolo 73 è tutto dedicato proprio a questi obblighi di informazione, formazione e addestramento. Non basta dire usa questo, bisogna spiegare come e verificare che sappiano farlo. >> E i controlli. Spesso si sente parlare di verifiche periodiche, ispezioni. >> Esatto. Punto cruciale, spesso oggetto di domande. L'articolo 71 distingue bene. Ci sono i controlli del comma 8, ispezioni regolari per assicurare il buono stato, l'efficienza >> e vanno documentati. >> E poi ci sono le verifiche periodiche del comma 11 che sono controlli più approfonditi. >> Più approfonditi in che senso? nel senso

6:53 ti vanno fatti da soggetti abilitati, esterni o interni, ma qualificati e sono obbligatori per certe attrezzature rischio più elevato. L'allegato 7 elenca quali sono e con che periodicità. Pensiamo agli apparecchi di sollevamento personal materiali, piattaforme. >> Chiaro. Interessante anche quella cosa sulla responsabilità estesa a chi noleggia o concede in uso attrezzature. >> Sì, l'articolo 72. Chi noleggia deve fornire attrezzature conformi ovviamente, ma deve anche acquisire una dichiarazione dal datore di lavoro che le userà che attesti che gli operatori sono stati formati. È una specie di condivisione di responsabilità molto importante. >> Certo. Passiamo ai DPI, dispositivi di protezione individuale, articoli 74-79.

7:39 Cosa sono esattamente e qual è la logica che ne guida la gestione? Allora, l'articolo 74 li definisce qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi. La logica di fondo è quella della protezione individuale che interviene quando i rischi non si possono eliminare o ridurre abbastanza con misure tecniche, organizzative o di protezione collettiva. Sono, diciamo, l'ultima barriera. >> Capito? Quindi la priorità è eliminare il rischio alla fonte, poi mettere protezioni collettive tipo parapetti o aspirazioni e solo come ultima spiaggia i DPI. >> Proprio così. È il principio gerarchico della prevenzione fondamentale. I DPI devono essere conformi alle norme, ovviamente l'articolo 76 rimanda al

8:26 regolamento europeo sui DPI, ma soprattutto devono essere scelti correttamente. Questo lo dice l'articolo 77. scelti correttamente, cioè >> cioè in base alla valutazione dei rischi. Non basta dare un DPI qualsiasi, deve essere quello giusto per quel rischio specifico, per quella mansione e deve essere anche adatto a quel lavoratore, magari tenendo conto di sue esigenze particolari. Il datore deve anche definire come usarli, per quanto tempo >> e una volta che li ha forniti, finito. >> No, affatto. Il datore deve mantenere gli efficienti e igienici, quindi manutenzione pulizia sostituzione quando serve, deve dare istruzioni chiare e punto fondamentale deve assicurare formazione e, se necessario,

9:11 addestramento pratico sul loro uso corretto. L'articolo 77 insiste molto su questo. E i lavoratori che obblighi hanno? Anche loro hanno obblighi precisi elencati all'articolo 78. devono usarle correttamente come da istruzioni e formazione, devono averne cura, non fare modifiche di testa loro. È importantissimo segnalare subito eventuali difetti o problemi. L'allegato 8 poi è utile, dà indicazioni per scegliere i DPI giusti per i vari rischi: meccanici, chimici, cadute, rumore. Aiuta a capire la logica. >> Ottimo. E questo titolo tre si chiude con una parte sul rischio elettrico, vero? Sì. Eh, articoli 80-87 e l'allegato X impone la valutazione di

9:57 tutti i rischi elettrici, contatti diretti indiretti incendi fulminazione e l'adozione di misure conformi alla normativa tecnica, in particolare le norme del CEI, il comitato elettrotecnico italiano. Un'area molto specialistica, ma chiaramente fondamentale. Bene, affrontiamo ora un argomento che so essere un peso massimo, specie per chi lavora o studia nel settore edile o impiantistico, i cantieri temporanei o mobili. Titolo quarto, articoli 88104. Questo è un capitolo che nei concorsi, mi dicono, ha sempre un certo rilievo. >> Assolutamente sì. Il titolo 4 è complesso, introduce figure specifiche, documenti particolari, tutto necessario per gestire la sicurezza in ambienti

10:43 dove spesso lavorano più imprese insieme con rischi che si sovrappongono, i cosiddetti rischi interferenziali. L'articolo 89 è come un vocabolario di base, >> cioè definisce i termini chiave. Esatto. Definisce il committente, il responsabile dei lavori, se viene nominato, il coordinatore per la progettazione CSP, il coordinatore per l'esecuzione CSE, il piano di sicurezza e coordinamento PSC, il piano operativo di sicurezza POS. Introduce anche il concetto di uomini giorno che serve a misurare la dimensione del cantiere. Fermiamoci un attimo sulle figure. Il committente o il responsabile dei lavori, quali sono i loro obblighi principali che sono pesanti, immagino. E sono obblighi belli pesanti. Sì, li troviamo all'articolo 90. Prima di tutto

11:29 devono verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui affidano i lavori. Non è una formalità. E come si fa questa verifica? Le modalità sono dettagliate nell'allegato 17. Attenzione che c'è una procedura un po' semplificata per cantieri considerati piccoli sotto i 200 uomini giorno e senza rischi particolari, ma la verifica va sempre fatta e documentata. Poi punto chiave, se nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, devono nominare il CSP in fase di progettazione e il CSE prima dell'inizio dei lavori. Quindi la nomina dei coordinatori scatta con più imprese. >> Esatto. E infine devono trasmettere la

12:15 notifica preliminare agli organi di vigilanza competenti prima dell'inizio dei lavori. >> Ok. E i coordinatori CSP e CSE che ruolo hanno nel dettaglio? >> Allora, il CSP, coordinatore per la progettazione articolo 91 lavora prima che il cantiere parta. redige il PSC, il piano di sicurezza e coordinamento, che è il documento che pianifica come gestire i rischi dovuti alle interferenze tra le varie lavorazioni e redige anche il fascicolo dell'opera che contiene informazioni utili per la sicurezza nelle manutenzioni future. >> Quindi il CSP progetta la sicurezza e il CSE >> il CSE coordinatore per l'esecuzione articolo 92 entra in gioco quando i lavori iniziano. Opera in cantiere. Il

13:02 suo compito è verificare che le imprese applicino davvero le disposizioni del PSC. Controlla anche che i POS, i piani operativi di sicurezza delle singole imprese siano coenti col PSC. Coordina le attività per evitare interferenze pericolose. Organizza la cooperazione tra le ditte. Ha un ruolo di vigilanza attiva, deve segnalare eventuali inadempienze al committente. >> Capito? Quindi, per riassumere, il PSC è il piano generale di sicurezza del cantiere. fatto dal CSP, mentre il POS è il piano specifico che ogni impresa fa per le proprie lavorazioni in quel cantiere. Perfetto, accolto il punto. Il PSC, articolo 100 e allegato 15 analizza i rischi comuni e soprattutto quelli derivanti dalle interferenze, stabilendo

13:49 le misure preventive e anche i costi della sicurezza da prevedere. Il POS è invece il documento che ogni impresa esecutrice deve fare per sé, per quel singolo cantiere, dettagliando le proprie procedure e misure di sicurezza. Questione del POS da parte dell'impresa e l'accettazione del PSC quando previsto adempiono per quel cantiere specifico a una parte degli obblighi del documento di valutazione dei rischi generale dell'impresa. Lo dice l'articolo 96 comma 2. >> Ah, ok. e l'impresa affidataria, >> quella principale, diciamo, >> ha un ruolo particolare. >> Sì, l'articolo 97 le assegna compiti specifici di coordinamento verifica. Oltre ai propri obblighi come datore di lavoro, l'impresa affidataria deve verificare che i post delle imprese subappaltatrici siano congruenti con il

14:36 proprio e deve coordinare gli interventi per evitare rischi. >> Va bene. Se dovessimo isolare i punti del titolo 4 su cui focalizzarsi di più per un concorso, quali sarebbero? Ma direi sicuramente capire bene quando è obbligatoria la nomina dei coordinatori, la presenza di più imprese è il criterio chiave, poi la differenza tra PSC e POS e cosa devono contenere almeno gli allegati 15 e 16 sono da guardare le modalità di verifica dell'itonetà tecnico-professionale allegato 17 inclusa la semplificazione per cantieri piccoli e gli adempimenti come la notifica preliminare articolo 99 e quella novità della patente a crediti. >> Ah, giusto, non dimentichiamola.

15:23 >> L'articolo 27 ha introdotto la patente a crediti, un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri. La sua applicazione è progressiva, ma è un elemento nuovo e importante da conoscere. >> Molto chiaro. Grazie. Il decreto poi, lo sappiamo, prosegue con una lunga serie di titoli dedicati a rischi specifici. Non possiamo analizzarli tutti nel dettaglio qui, ci vorrebbe un'altra serie di incontri, ma proviamo almeno a dare una panoramica evidenziando i più rilevanti. >> Certamente. Facciamo una carrellata. Dopo il titolo quarto sui cantieri troviamo norme specifiche per i lavori in quota. Qui un focus importante sui ponteggi, per cui è richiesto il PIMUS, il piano di montaggio, uso e smontaggio obbligatorio secondo l'articolo 136.

16:10 Si parla anche dell'uso corretto delle scale e di lavori particolari come le demolizioni. >> Poi >> poi c'è un capo sulla movimentazione manuale dei carichi, la MMC, con criteri per valutare il rischio per la schiena, sovraccarico biomeccanico e un altro sull'uso dei videoterminali IVDT che stabilisce requisiti ergonomici per postazioni e schermi, ma anche il diritto a pause o a un cambio di attività per chi li usa abitualmente per molte ore. L'articolo 175 è quello di riferimento per le pause >> e arriviamo agli agenti fisici e chimici, altri temi caldi e spesso complessi. >> Sì, il titolo 8 affronta gli agenti fisici. Richiede una valutazione specifica di questi rischi da aggiornare almeno ogni 4 anni, dice l'articolo 181.

16:56 Poi si concentra sui singoli rischi principali. >> Quali sono? definisce valore di azioni inferiori e superiori e valori limite di esposizione giornaliera e di picco. Articolo 189. Se si superano certi livelli scattano obblighi precisi. Misure tecniche per ridurlo alla fonte, misure organizzative, fornitura di DPI uditivi, sorveglianza sanitaria. Articolo 192. Poi le vibrazioni distingue tra quelle trasmesse al sistema mano braccio da utensili e quelle al corpo intero da mezzi di trasporto, piattaforme. Anche qui ci sono valori di azione e limite, articolo 2011. E infine i campi elettromagnetici CEM e le radiazioni ottiche artificiali ROA come laser o saldature. Valutazione specifica e

17:43 rispetto dei valori limite di esposizione, articoli 208 e 215. Ok, questo per gli agenti fisici e per le sostanze pericolose. Il titolo nono. Qui la logica è simile, ma applicata alle sostanze chimiche, cancerogene, all'amianto, agli agenti biologici. Per gli agenti chimici in generale la valutazione del rischio deve considerare la pericolosità intrinseca, il livello di esposizione, la quantità utilizzata, i valori limite di esposizione professionale se esistono. Lo dice l'articolo 223. Gli allegati XXX e XXX sono importanti. Qui c'è un principio guida per i chimici. >> Sì, fondamentale il principio di sostituzione, articolo 225.

18:29 Bisogna sempre valutare se è possibile eliminare la sostanza pericolosa o sostituirla con una meno pericolosa. Poi ovviamente misure di prevenzione, protezione collettiva individuale e sorveglianza sanitaria mirata. Articolo 229. E per quelli più pericolosi, come i cancerogeni? >> Per gli agenti cancerogeni e mutageni le misure sono ancora più stringenti. Ad esempio l'obbligo, se tecnicamente possibile, di utilizzare sistemi chiusi per evitare qualsiasi contatto. Articolo 237. E poi, importantissimo, l'istituzione del registro degli esposti, chi lavora a contatto con queste sostanze, e la conservazione delle cartelle sanitarie di rischio per almeno 40 anni dopo la cessazione dell'esposizione. Articolo 243.

19:15 Un adempimento molto serio con implicazioni enormi. >> 40 anni accidenti. E per l'amianto? >> Per l'amianto ci sono norme specifiche, articoli 246-261 che si aggiungono alla legislazione preesistente che è molto vastra. C'è l'obbligo di notificare i lavori di bonifica o rimozione all'organo di vigilanza, articolo 250, il rispetto di un valore limite di esposizione molto basso, articolo 254, e procedure dettagliatissime per operare in sicurezza durante la rimozione. Articolo 256. E gli agenti biologici, penso a ospedali laboratori. >> Esatto. Gli agenti biologici, articoli 266-286, vengono classificati in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione. Articolo 268.

20:01 La valutazione del rischio, articolo 271 deve tenere conto di questo. Poi ci sono misure specifiche di contenimento nei laboratori, misure igieniche particolari articolo 273, gestione dei rifiuti speciali e ovviamente sorveglianza sanitaria articolo 279. Infine, per completare questa carrellata, c'è il titolo 11 sulle atmosfere esplosive, le cosiddette ATEX. impone una valutazione specifica del rischio di esplosione, articolo 290, la classificazione delle aree in zone a rischio, articolo 293 e allego L49, l'adozione di misure tecniche e organizzative per prevenire le esplosioni, articolo 294 e allego L e la redazione di un apposito documento sulla protezione contro l'esplosione. Articolo 294 bis. una panoramica davvero

20:49 impressionante di rischi specifici, complesso. E tutto questo ci porta dritti all'ultimo blocco, la sanzione. Titolo 12º, articoli 2983. Se tutte queste belle regole non vengono rispettate, cosa succede? Che poi è la domanda che spesso ci si fa. Succede che scatta un sistema sanzionatorio articolato che è fondamentale conoscere, specie di nuovo in ottica concorsuale, dove spesso si chiede proprio di collegare la violazione alla sanzione specifica e al soggetto responsabile. L'articolo 298 introduce il tema, ma le sanzioni vere e proprie sono sparse un po' in tutto il decreto oppure definite in modo organico negli articoli dal 55 al 60 proprio per le diverse figure della sicurezza. E che tipo di sanzioni

21:35 sono previste? Multe. >> Carcere, >> principalmente sono sanzioni penali, quindi arresto o ammenda, a seconda della gravità della violazione, oppure sanzioni amministrative pecuniarie. Gli articoli chiave da mappare mentalmente sono l'articolo 55 per datore di lavoro e dirigente che ha il maggior numero di sanzioni, anche le più severe, l'articolo 56 per il preposto, l'articolo 57 per progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori. Anche loro hanno responsabilità dirette. Certo. >> Poi l'articolo 58 per il medico competente, il 59 per i lavoratori, generalmente ammende per violazione dei loro obblighi specifici e l'articolo 60 per altre figure come i componenti

22:22 dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi. La logica di fondo è a ogni obbligo corrisponde una potenziale sanzione per chi doveva adempirlo e non l'ha fatto. Oltre alle multe o all'arresto per le persone fisiche, ci sono altre conseguenze pesanti. Mi viene in mente la sospensione dell'attività dell'azienda. Esatto. Ha centrato un punto importante. L'articolo 14 prevede proprio la sospensione dell'attività imprenditoriale. È un provvedimento molto incisivo adottato dall'organo di vigilanza che scatta sostanzialmente in due casi principali o se vengono riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza che sono elencate nell'allegato 1, per esempio la mancata redazione del DVR o del post nei cantieri, la mancanza di protezioni contro le cadute dall'alto, quindi

23:09 violazioni gravi, specifiche. >> Sì. Oppure, secondo caso, se viene trovato personale in nero, cioè senza regolare assunzione, in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'ispezione. È una misura cautelare forte che mira a far cessare subito il pericolo o la grave irregolarità. >> Capito? E la responsabilità dell'azienda in quanto tale come persona giuridica. >> Qui entro in gioco un articolo fondamentale, l'articolo 300. collega la sicurezza sul lavoro alla famosa responsabilità amministrativa degli enti, quella prevista dal decreto legislativo 231 del 2001. >> Ah, la 231. Esatto. In pratica, se un

23:54 reato grave come l'omicidio colposo o le lesioni colpose gravi o gravissime viene commesso con violazione delle norme antiinfortunistiche, l'ente, cioè l'azienda, la società, può essere chiamato a rispondere direttamente in sede amministrativa e le sanzioni possono essere pecuniaria molto elevate, ma anche interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Però c'è un modo per l'azienda di difendersi. >> Sì, l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione, il cosiddetto MOG, idoneo a prevenire questi reati, può avere efficacia esimente per l'ente, cioè può evitare la sanzione amministrativa all'azienda se dimostra di aver fatto tutto il possibile per prevenire quel

24:39 reato. L'articolo 30 stesso definisce i requisiti di questi modelli in materia di sicurezza. Ecco perché i MOG sono diventati così importanti per le aziende strutturate. >> Capito? Quindi adottare un buon modello organizzativo non è solo una buona pratica di gestione, ma può avere anche un'importante funzione protettiva per l'azienda stessa, da conseguenze legali molto serie. Bene, con questo sguardo finale sul sistema sanzionatorio direi che chiudiamo questa terza e ultima parte del nostro esame approfondito del DLGS812 Lilotto qui su Giuridicast. Sì, è stato un percorso lungo, articolato e abbiamo toccato davvero tanti aspetti. Abbiamo cercato di evidenziare i meccanismi chiave, le definizioni, gli obblighi

25:24 fondamentali, magari segnalando dove possibile i punti che più frequentemente possono emergere in sede d'esame o concorso. Ma ricordiamoci sempre che la sicurezza sul lavoro è materia viva, eh in continua evoluzione, sia normativa che giurisprudenziale. Non si finisce mai di studiare. >> Assolutamente vero. Grazie davvero per averci seguito in questo approfondimento diviso in tre parti. Speriamo sinceramente che possa essere un supporto utile per chi studia, per chi lavora nel settore o anche semplicemente per chi vuole capire un po' meglio questo pilastro fondamentale del nostro ordinamento giuridico e sociale. Alla prossima occasione allora per continuare insieme il nostro viaggio nel diritto. Un saluto da Giuri di Castella

26:11 complessità normativa che abbiamo visto, viene da chiedersi [musica] l'attuale struttura del testo unico, pur così completa, così dettagliata, riesce sempre a garantire un'applicazione pratica che sia davvero efficace e non diventi eccessivamente burocratica, specialmente per le realtà produttive più piccole. Ecco un pensiero su cui forse vale la pena riflettere. M.

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